Ultima modifica: 18 Marzo 2015

Assenze per visite, terapie specialistiche ed esami diagnostici

Disposizione per usufruire di permessi e/o congedi per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici (art. 4, comma 16 bis, L. 125/2013 e Circolare FP 2/2014).

Prot. 1042/C.I. del 17/03/2015

  AL DSGA
Al Personale docente
Al personale ATA
 Loro Sedi
 

 

Oggetto: Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici (art. 4, comma 16 bis, L. 125/2013 e Circolare FP 2/2014)

A seguito di ulteriori approfondimenti normativi e procedurali sulla materia di cui all’oggetto si porta a conoscenza di tutto il personale quanto segue.

La materia è regolamentata dal decreto legge n. 101/2013, convertito nella legge n. 125/2013 – “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”  con particolare riferimento all’art. 4, comma 16 bis. Quest’ultimo ha novellato il comma 5 ter dell’art. 55 septies del d.lgs. n. 165/2001.

Dopo la modifica apportata dalla L. 25/2013, il citato articolo prevede che (controlli sulle assenze):

“Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica”.

A seguito delle modifiche operate dalla legge 125/2013, per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, (1) secondo la disciplina dei CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi (nel comparto scuola permesso breve). (2)

Ne consegue, che non è non è più possibile “prendere giorni” specifici per l’effettuazione di visite specialistiche.

Infatti, solo in caso di concomitanza tra necessità di effettuare una visita specialistica e stato di incapacità lavorativa, il dipendente può ricorrere all’assenza per malattia, giustificare l’assenza con le modalità solite (certificato telematico) e produrre l’attestazione dell’effettuazione della visita specialistica come giustificazione dell’assenza dal domicilio nelle fasce di reperibilità.

La circolare, a cui si rimanda, provvede anche a definire la disciplina da seguire in caso di cicli di terapie o gravi patologie.

Come giustificazione, è necessario produrre un’attestazione di presenza redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione. Il documento può essere consegnato al dipendente per il successivo inoltro all’amministrazione di appartenenza oppure trasmessa direttamente a quest’ultima per via telematica a cura del medico o della struttura. Nel caso di trasmissione telematica, la mail dovrà contenere il file dell’attestazione scansionato in formato pdf.

L’attestazione deve essere dettagliata: infatti, è necessario che da essa risulti la qualifica e la sottoscrizione del soggetto che redige, l’indicazione del medico e/o della struttura presso cui si è svolta la visita o la prestazione, il giorno, l’orario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura sanitaria.

Nel testo viene ribadito, inoltre, che l’attestazione di presenza non è una certificazione di malattia e pertanto non deve recare l’indicazione della diagnosi, così come il tipo di prestazione erogata.

La precisazione pubblicata  con l’Avviso del 29 maggio 2014 nella quale si informa che “le disposizioni di dettaglio contenute nella nota 5181 sono efficaci esclusivamente  nei confronti  del personale Amministrativo in servizio nel M.I.U.R. – Comparto Ministeri – e non riguardano in alcun modo il Personale Scolastico”, intende chiarire che gli istituti contrattuali riportati nella nota 1581 non si applicano al personale della scuola perché non previsti, ma non lo esclude dal disposto della citata circolare della Funzione Pubblica (allegata alla presente nota e già pubblicata sul sito web dell’istituto).

 

Note: Riferimenti CCNL 2006-09:

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                      Maria Luisa Montagna

Allegato

Circolare assenze
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